STORIA DELLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO


Con la legge n. 36/1994, denominata legge Galli, il Parlamento ha riscritto il sistema di gestione delle risorse idriche, istituendo gli ambiti territoriali ottimali ed il servizio idrico integrato e stabilendo l’affidamento di quest’ultimo ad un unico soggetto gestore, con lo scopo di razionalizzare e unificare la gestione di tutti i servizi connessi con l’uso delle risorse idriche, dalla fonte di approvvigionamento alla depurazione. Con l’art. 69 della legge n. 10/1999, l’Assemblea regionale siciliana ha recepito la legge Galli, ed attribuito al Presidente della Regione il compito di determinare gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e le modalità della loro costituzione.

Gli ATO siciliani, coincidenti con i territori delle nove province, sono stati determinati con i decreti del Presidente della Regione n. 114 del 16 maggio 2000 e n. 16 del 29 gennaio 2002; il decreto presidenziale n. 209 del 7 agosto 2001 ne ha stabilito le modalità organizzative. Ai sensi di quest’ultimo decreto, i Comuni e le Province regionali, al fine di coordinarsi per il raggiungimento delle finalità della legge, potevano optare per le forme organizzative della convenzione o del consorzio, rispettivamente previste dagli art.30 e 31 del D.lgs.vo n. 267/2000. Gli enti locali della provincia di Agrigento hanno optato per la costituzione del Consorzio e quest’ultimo è stato istituito con la deliberazione del Commissario ad acta n. 39 del 7 agosto 2002, con la quale sono stati approvati anche la convenzione e lo statuto. Gli organi del Consorzio hanno deliberato di affidare a privati la gestione del servizio idrico integrato dei 43 Comuni della provincia e per tale finalità hanno dato corso a ben tre gare di appalto, nelle quali è avvenuta la progressiva riduzione della cauzione da 37 a 5 milioni di euro e, di conseguenza, delle garanzie per il Consorzio.

Oggetto dell’affidamento è stato anche l’insieme dei lavori previsto nel piano operativo triennale (POT), pur essendo quest’ultimo reputato carente e poco corrispondente al reale fabbisogno dei 43 Comuni, come è emerso in varie sedute dell’assemblea e del cda, come risulta, tra l’altro, dal verbale n. 4/2002 dell’Assemblea, nel quale si dà atto che “… il Consiglio di Amministrazione, pur avendo riscontrato l’assenza di alcuni dati e la non bancabilità del piano, all’unanimità ha deciso di approvare il piano, riservandosi successivamente di apportare le opportune modifiche”.

Ancora prima che si deliberasse il bando della terza gara di appalto, era a tutti noto che la Voltano S.p.A., partecipata da 10 Comuni facenti parte dell’ambito territoriale (Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali, San Biagio Platani, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta), aveva da tempo in corso iniziative per partecipare alla gara in associazione temporanea con altre imprese, in particolare con la s.p.a. Acoset di Catania.

Nonostante la denuncia di alcuni sindaci – in particolare dell’allora sindaco di Racalmuto – del conflitto di interessi strutturale e permanente che si sarebbe configurato, che si sarebbe riverberato negativamente anche sui deliberati con i quali era stata determinata la riduzione dell’importo della fideiussione – è stato deciso di svolgere ugualmente la gara. L’esito di quest’ultima ha registrato la prevista aggiudicazione all’ unica partecipante, l’ATI Girgenti Acque spa, costituita dalle società Acoset s.p.a., Ibi idrobioimpianti s.p.a., Voltano s.p.a., Galva s.p.a., Serf s.r.l., G. Campione s.p.a, Tecnofin group s.p.a., Edilmeccanica G.Campione s.r.l., Sistet s.r.l., Costruzioni Salamone s.r.l., A.i.e.m. s.r.l., Aipa s.p.a., Delta ingegneria s.r.l..

Accertato, attraverso vari pareri legali, l’ultimo dei quali reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione, il conflitto di interessi in capo ai Sindaci dei Comuni soci della Voltano S.p.A. e la conseguente situazione di incompatibilità, senza dare tempo all’assemblea di decidere in merito, con un telefax datato 21 dicembre 2006, veniva rivolta, dall’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, singolare diffida a deliberare sull’affidamento del servizio entro il 24 dicembre 2006, termine oggettivamente non congruo per l’adempimento oggetto della diffida.

Il Presidente del Consorzio, omettendo di notificare regolarmente la diffida di cui sopra, disponeva, con un telegramma spedito alle ore 18.33 del 21 dicembre 2006 e recapitato nella tarda mattinata del 22 dicembre, di convocare l’assemblea in prima convocazione per le ore 23 dello stesso giorno ed in seconda per le ore 9 del giorno successivo, in violazione del termini stabiliti dallo statuto per la regolare convocazione dell’ assemblea.

Utilizzando come presupposto il presunto mancato adempimento da parte dell’assemblea – desunto, come è stato appena descritto, da una diffida e dalla successiva convocazione dell’assemblea, effettuate in modo del tutto arbitrario – il 28 dicembre 2006, con una inusitata solerzia, nel cuore delle festività natalizie, veniva decretata dall’A.R.R.A. la nomina di un Commissario ad acta. Tale nomina è apparsa subito palesemente illegittima, per mancanza di fondato presupposto, (per quanto precedentemente esposto) e per violazione dell’Ordinamento regionale degli EE.LL., che, nonostante l’aggettivo sostitutivi con il quale si chiude il comma 5 dell’art. 7 della l. r. 22 dicembre 2005, n. 19, relativamente ai poteri attribuiti all’A.R.R.A., attribuisce il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni esclusivamente all’Assessorato regionale agli EE.LL.: la nomina del Commissario ad acta, atto prepotente ed antidemocratico, ha procurato una lesione insanabile delle prerogative dei Comuni, tutelate dalla Costituzione e calpestate dal contestato provvedimento dell’Agenzia, con il quale i 43 sindaci agrigentini sono stati espropriati del potere di determinare autonomamente una scelta di fondamentale importanza per gli interessi della popolazione tutta della provincia di Agrigento. E cio, per di più, con atti viziati e contrastanti con la volontà della maggioranza dei sindaci facenti parte dell’Ato, come risulta dal punto successivo.

Il 9 gennaio 2007 l’Assemblea del Consorzio, convocata su richiesta dei Sindaci, deliberava sull’affidamento del servizio con il seguente risultato: presenti al momento del voto, 29 Sindaci su 43, pari a quasi il 61 % del capitale azionario; voti favorevoli: 0; voti contrari 49,15%, astenuti 11,61%. Alla luce di tale risultato l’affidamento del servizio doveva ritenersi respinto ma, per una errata interpretazione dello statuto, la votazione è stata ritenuta infruttuosa. Prima di sciogliersi, l’assemblea deliberava comunque di riconvocarsi per esprimere una seconda votazione. Due giorni dopo veniva rappresentato al Presidente del Consorzio che la votazione del 9 gennaio era stata ritenuta infruttuosa per l’errata interpretazione dello statuto e che, a termini dello Statuto medesimo, doveva essere ritenuta valida ed efficace, ai fini del rigetto della proposta di affidamento, e veniva rivolta formale richiesta di convocazione dell’assemblea per la presa d’atto e la proclamazione del risultato della votazione.
Nessuna valutazione, favorevole o contraria, è stata espressa dal Presidente dell’ATO e dal Commissario ad acta sulla predetta richiesta di riconsiderare l’esito della votazione, né il Presidente ha ritenuto di eseguire il deliberato dell’assemblea che lo obbligava ad una seconda convocazione.

Il Commissario ad acta, nel frattempo illegittimamente prorogato con altro decreto dell’Agenzia, il 18 gennaio 2007 adottava atto sostitutivo, con il quale, senza pronunziarsi sulla contestazione relativa all’esito della votazione del 9 gennaio, senza esplicitare alcuna valutazione sugli acquisiti pareri in merito al conflitto d’interessi e senza tenere conto della volontà maggioritaria dell’assemblea contraria e, comunque, non favorevole all’aggiudicazione, deliberava di aggiudicare e di affidare il servizio.

Il 29 gennaio 2007 veniva depositata presso la segreteria del Consorzio formale richiesta al Presidente dell’ATO di convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello statuto, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
– Revoca della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 18 gennaio 2007, avente ad oggetto “Approvazione esiti della gara per l’affidamento in concessione del Servizio idrico integrato ed aggiudicazione definitiva.
– Scelta della forma di gestione, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.
Il Presidente non adempiva alla richiesta dei Sindaci.

Il successivo 31 gennaio 2007 numerosi Consigli Comunali della provincia di Agrigento, riuniti appositamente in seduta straordinaria urgente, deliberavano il seguente identico ordine del giorno:
a) di sostenere le azioni legali e politico–amministrative dei Sindaci, tese a vanificare l’atto prepotente ed antidemocratico dell’Agenzia dei Rifiuti e delle Acque e del Commissario ad acta;
b) di aderire ad una pubblica manifestazione da tenere innanzi il Palazzo della Prefettura di Agrigento;
c) di fuoriuscire dal Consorzio d’ambito e – in caso di mancato annullamento del provvedimento di affidamento del servizio idrico ai privati – di non consegnare gli impianti idrici comunali;
d) di consegnare la deliberazione consiliare al Sig. Prefetto di Agrigento. Ciò che è avvenuto nella successiva manifestazione pubblica a carattere provinciale.

L’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 25 gennaio 2007 ha votato all’unanimità l’ordine del giorno n. 113, presentato dai deputati Borsellino-Panepinto-Cracolici, che stabiliva di sospendere tutti gli affidamenti del s.i.i., in attesa della riperimetrare degli ATO;

Venivano presentati due distinti ricorsi innanzi al TAR: uno da parte del Consorzio d’ambito, per l’annullamento dei provvedimenti di nomina del Commissario ad acta; il secondo da parte del Comitato dei Sindaci contrari alla privatizzazione del servizio idrico, per l’annullamento degli atti di nomina del Commissario ad acta, del verbale n. 1/2007 del 9/1/2007 e della successiva nota del 12 gennaio 2007 con la quale il Presidente dell’Assemblea del Consorzio di Ambito aveva dato atto che, in ordine all’affidamento del servizio idrico integrato, non era stato raggiunto “il quorum necessario per rendere efficace la votazione, secondo quanto stabilito dall’art. 10 dello statuto” nonché per l’accertamento della validità della votazione relativa al terzo punto dell’ordine del giorno della seduta assembleare del 9 gennaio 2007, nel corso della quale il Consorzio ha validamente deliberato di non aggiudicare l’affidamento del servizio idrico integrato;

Il TAR Palermo, valutando che il potere sostitutivo era stato esercitato dopo 28 giorni dalla diffida e che, in tale intervallo di tempo, l’assemblea si era riunita “senza giungere alla approvazione degli esiti di gara”, rigettava la domanda cautelare (ordinanza n. 1111/2007);

Il C.G.A. per la Regione Sicilia, con l’ordinanza n. 660 del 26 luglio 2007, accoglieva il ricorso cautelare con le seguenti motivazioni: “il ricorso di primo grado appare sorretto da elementi meritevoli di rapido approfondimento nel merito ex art. 23 bis, c. 3, della legge n. 1034/1971 (in particolare quanto alla dedotta illegittimità della nomina del Commissario); non sussistono, invece, i requisiti per la sospensione medio tempore degli atti impugnati, risultando prevalente, nella comparazione degli interessi in conflitto, quello all’immediato avvio e alla sollecita fruizione dei fondi comunitari; P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Segreteria del TAR Sicilia Palermo per la fissazione dell’udienza di merito.” In sostanza il CGA ha ritenuto esistente il fumus boni iuris relativamente alla illegittimità della nomina del Commissario ad acta, ma non ha concesso la sospensiva degli atti impugnati, ritenendo di dover evitare il danno della perdita dei fondi comunitari previsti dal POR 2000-2006, dei quali tuttavia non era possibile e non è stato ad oggi utilizzato un euro.

A seguito della superiore decisione, il Presidente convocava l’Assemblea del Consorzio il 10 agosto 2007 con all’ordine del giorno “Presa atto ordinanza del CGA. Modifiche ed integrazione dello schema di convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato“.

Facendo riferimento ai giudizi in corso ed al parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione in merito all’incompatibilità dei sindaci soci della Voltano spa, il Presidente del Consorzio proponeva di inserire nel contratto da stipulare con la società aggiudicataria le seguenti clausole risolutive: “Le parti contraenti danno atto che, avverso il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Sicilia del 28 dicembre 2006 di nomina del Commissario ad acta, è stato proposto dal Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, innanzi al TAR Sicilia, Palermo, il ricorso n. 474/07 di Ruolo Generale e che, avverso il decreto di nomina commissariale suddetto ed avverso l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento “Girgenti Acque”, disposta dal Commissario ad acta con delibera del 18gennaio 2007 numero 1, è stato proposto dai Comuni di Palma di Montechiaro , Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Camastra, Canicattì , cattolica Eraclea, Cianciana, Grotte, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Realmente, Ribera, S. Biagio Platani , S. Stefano Quisquina, Siculiana, S. Margherita Belice e Sambuca di Sicilia, innanzi al TAR Sicilia, Palermo, il ricorso recante il numero 449/07 del Ruolo Generale ove, dall’accoglimento di taluno dei ricorsi o dagli eventuali giudizi di secondo grado , derivi l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, esso determinerà la conseguente risoluzione della presente Convenzione, il Gestore nulla avrà a pretendere dal Concedente a qualsiasi titolo di rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula della presente Convenzione.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il rimborso dell’importo delle opere completate, collaudate ed accettate, al netto del ribasso d’asta dei fondi pubblici a quella data erogati. Viene fatto salvo, altresì, il rimborso delle spese per gli interventi in corso di esecuzione, ancorché ancora non collaudati ed accettati, nei limiti delle utilità conseguite e/o conseguibili, al netto del ribasso d’asta e dei fondi pubblici a quella data erogati. La quantificazione dei suddetti rimborsi avverrà entro 6 (sei) mesi dalla risoluzione della presente Convenzione. Il Concedente porrà a carico del futuro gestore subentrante e/o a valere sui fondi pubblici l’importo relativo. Vengono, altresì, fatte salve le spese sostenute necessarie per l’avvio e la gestione del servizio in conformità con l’offerta presentata in gara dal Raggruppamento “Girgenti Acque”, quantificate ai sensi delle normative vigenti, al netto dell’ammontare delle somme già riscosse come corrispettivo tariffario per la gestione del S.I.I., limitatamente al periodo di effettiva gestione.
La presente convenzione è, altresì, condizionata risolutivamente all’eliminazione del conflitto di interessi tra alcuni enti, i loro amministratori componenti dell’Assemblea del consorzio e la Società Voltano S.p.A., facente parte del raggruppamento aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica ed adesso della compagine societaria Girgenti Acque S.p.A. . Decorsi tre mesi dalla stipula della presente convenzione, prorogabili da parte del Concedente e su richiesta del Gestore, per comprovati motivi, una sola volta e per pari durata, qualora detto conflitto di interessi non sia stato del tutto risolto in capo alla Società Girgenti S.p.A. ed al suo azionista Società Voltano S.p.A., la presente convenzione dovrà ritenersi risolta, intendendosi che anche in questo caso il Gestore nulla avrà a pretendere dal Concedente a qualsiasi titolo ed, in particolare, né a titolo di risarcimento danni, sia per il lucro cessante che per il danno emergente, né a titolo di rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula della presente Convenzione. Il Concedente, nel caso in cui si verifichi una delle condizioni risolutive di cui alla presente convenzione, si riserva di richiedere al Gestore la prosecuzione del servizio sino all’espletamento degli adempimenti di legge per la selezione del nuovo Gestore e la stipula di nuova Convenzione.
La condizione risolutiva di cui al primo comma si considera come non apposta nel caso in cui gli organi dell’Amministrazione concedente ritengano di ratificare gli atti del Commissario ad acta, oggetto di impugnazione
.”

Dopo diversi rinvii, a seguito di un lungo e teso dibattito assembleare, nella seduta del 12/10/2007 tale proposta di modifica della convenzione non è stata approvata. Si sottolinea come il Presidente del Consorzio d’ambito, al fine di poter stipulare il contratto con la Girgenti acque s.p.a., abbia ritenuto di apportare modifiche alla convenzione, addirittura per modificare la composizione dell’ATI aggiudicataria dell’appalto, allo scopo di eliminare il conflitto di interessi “tra alcuni enti e i loro amministratori componenti dell’Assemblea del Consorzio e la Società Voltano S.p.A.“bAnche la proposta di Revoca della deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 18 gennaio 2007 avente ad oggetto “Approvazione esiti della gara per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato ed aggiudicazione definitiva”, posta all’esame dell’assemblea il 25 ottobre 2007, non è stata accolta.

Il 27 novembre 2007, il Presidente del Consorzio d’ambito ha stipulato con l’amministratore delegato di Girgenti acque spa la convenzione per la gestione del s.i.i. del Consorzio ATO di Agrigento.

Con decisioni del luglio scorso il Tar Palermo ha rigettato i ricorsi presentati dal Consorzio Ato e dal Comune di Palma di Montechiaro + 21 Comuni aderenti al Comitato in epigrafe. Contro tale decisione, il Comune di Palma di Montechiaro, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cianciana, Ioppolo Giancaxio, Licata, Menfi, Montevago, Montallegro, Naro, Realmonte, Ribera, S.Biagio Platani, S.Stefano Quisquina, S.Giovanni Gemini, S.Margherita Belice e Sambuca di Sicilia, hanno proposto ricorso al CGA e l’udienza per il provvedimento cautelare avrà luogo il prossimo 11 marzo.

Con nota n. 1610 del 7 gennaio 2009, rispondendo ad apposita richiesta di attestazione “sui finanziamenti comunitari attivati per l’esecuzione delle opere idriche previste dal Piano d’ambito”, il Presidente dell’Ato ha precisato che “il gestore ad oggi non ha in corso di esecuzione opere previste dal POT”, con ciò confermando che non è stato attivato neanche un euro di fondi comunitari.

Riassumendo la vicenda giudiziaria: il CGA ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione degli atti relativamente alla illegittimità della nomina del Commissario ad acta, ma non ha concesso la sospensiva per il paventato danno della perdita dei fondi comunitari; i fondi comunitari previsti nel POR 2000-2006 sono ormai inutilizzabili e non un solo euro di finanziamento è stato attivato. Ovvero il presupposto per il quale è stato ritenuto di non sospendere atti ritenuti meritevoli di sospensione non si è verificato; intanto la mancata sospensione di tali atti ha determinato la stipula della convenzione e la consegna del servizio, non caratterizzati dall’urgenza e derivanti da atti gravati, a giudizio del CGA, dal fumus di illegittimità.

A seguito della stipula del contratto, Girgenti acque s.p.a. ha iniziato, in numerosi comuni, la gestione del servizio idrico. Il soggetto gestore, in maniera alquanto inusuale, è stato avvantaggiato dalla stipula di una convenzione con l’E.A.S. (ente in liquidazione), a seguito della quale si è potuto avvalere della prestazione lavorativa dei dipendenti EAS; tuttavia l’avvio della nuova gestione ha determinato quotidiani disservizi, inefficienze, mancati interventi di riparazione di condotte, proteste di cittadini, associazioni, amministratori comunali, di cui hanno dato notizia, quotidianamente, tutti gli organi di informazione della provincia.

L’attività di affiancamento da parte delle maestranze EAS, che nel frattempo ha maturato crediti nei confronti di Girgenti acque spa per 1.500.000,00 di euro è prossima a scadere, con la prevedibile conseguenza di aggravare il marasma nella gestione del servizio nei comuni interessati.

I sindaci di Sambuca di Sicilia e Camastra, comuni il cui servizio idrico era precedentemente affidato all’EAS, per assicurare la distribuzione dell’acqua, hanno addirittura dovuto adottare ordinanza per motivi igienici e di ordine pubblico, assumendo a carico del Comune la gestione del servizio non reso dal gestore.

Il Consorzio Tre sorgenti (costituito dai Comuni di Canicattì, Campobello di Licata, Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa), nel scorso mese di dicembre, ha depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Agrigento, istanza di fallimento nei confronti di Girgenti acque s.p.a., per il mancato pagamento delle forniture idriche rese ai Comuni di Canicattì, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Racalmuto e Naro nel periodo aprile-ottobre 2008, per l’importo complessivo di 1.200.000,00 euro. In esecuzione dell’ordine del giudice, Girgenti acque s.p.a, dovendo documentare la situazione contabile e finanziaria alla data dell’istanza di fallimento, ha presentato i bilanci relativi agli anni 2007 e 2008, dai quali emerge l’esposizione debitoria pari ad euro 13.500.000,00 euro, a fronte di presunti crediti, pari a circa 10.000.000,00 di euro, che dovrebbero derivare dalla riscossione delle bollette. Nella stessa udienza Girgenti acque s.p.a. ha dichiarato che il proprio organico ammonta a 17 unità.

L’arrivo della prime bollette con imposizione forfetaria, comprendenti anche il canone di depurazione dove tale servizio non esiste (in violazione della sentenza della Corte Costituzionale n.355 del 15 ottobre 2009) ha sollevato proteste in tutta la provincia, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e di altro tipo, a seguito delle quali si è dovuto mobilitare il cda dell’Ato. Analoghe proteste hanno riguardato la preclusione all’accesso, per la mancata attivazione di uffici nei comuni serviti, e l’esosità dei preventivi per nuovi allacci.

Ad oggi Girgenti acque spa non ha promosso alcun investimento per la realizzazione delle opere previste nel POT e per mettere in campo un piano di gestione aziendale efficiente, finalizzato a contenere le perdite e a migliorare il servizio, al punto che il Comune di Agrigento, seguito da quello di Palma di Montechiaro, si è dovuto rivolgere alla Protezione civile per ottenere la promessa dei finanziamenti e l’esecuzione degli interventi per il rifacimento della rete idrica cittadina.

Da quanto sinteticamente descritto emerge la gravissima situazione di sistematico inadempimento contrattuale.

– Nell’art. 2, paragrafo 1, della convenzione è esplicitato che il concedente affida al gestore per l’esecuzione del servizio idrico tutti i beni e le opere “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”; pertanto il gestore era perfettamente consapevole dello stato delle infrastrutture idriche della provincia di Agrigento.

– L’articolo 2, paragrafo 3, precisa che “la gestione è a rischio e pericolo del gestore” e il paragrafo 4 specifica che il servizio idrico “ha i caratteri del servizio pubblico essenziale”.

– L’articolo 4, paragrafo 1, precisa che “il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi a decorrere dalla data di presa in consegna di opere e impianti a ciò afferenti” ed il paragrafo 3 ribadisce che “grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate”;
L’articolo 6, paragrafo 3, dispone espressamente che “il gestore si impegna ad assumere il personale individuato nel piano d’ambito entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione”, ma a dicembre, come documentato, Girgenti acque spa disponeva di appena 17 dipendenti, organico assolutamente inadeguato per la gestione del servizio preso in affidamento.
– L’art. 7, paragrafo 3, dispone che “il gestore è tenuto a curare, in nome e per conto del concedente, le pratiche necessarie alla regolarizzazione delle concessioni di acque per uso potabile”, ma alla data odierna non risulta alcuna iniziativa al riguardo.

-Non risulta che il gestore abbia provveduto, nei termini previsti all’art. 8 paragrafo 3 della convenzione (6 mesi), alla redazione dell’inventario dei beni e delle obbligazioni.

– L’art. 23 della convenizone stabilisce che il gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, avrebbe dovuto predisporre la “Carta di Servizio”.

– L’art. 24 stabilisce il termine di 3 mesi per la predisposizione, da parte del gestore, del Regolamento del servizio idrico integrato, perché sia approvato dal concedente.

– L’art. 26 della convenzione pone obbligo al gestore di adottare, entro sei mesi, il Sistema di qualità e relativo, secondo le norme Uni En Iso 9000 e di ottenere, entro 12 mesi, la relativa certificazione.

– L’art. 28 della convenzione pone obbligo al gestore di predisporre, entro dodici mesi, il piano per la razionalizzazione ed il miglioramento del servizio, comprendente anche la ricerca delle perdite idriche e fognarie.

– L’art. 38, paragrafo 1 della convenzione di gestione prevede che “il concedente potrà invitare il gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni nei casi di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio e ripetute gravi inadempienze ai disposti della stessa convenzione” e che decorso infruttuosamente il termine assegnato il contratto è risolto di diritto;

– Il paragrafo 2 della stessa norma prevede che il contratto si risolve di diritto nel caso in cui “si interrompa, per colpa o dolo del gestore, il servizio di acquedotto o quello di smaltimento o depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio”.

– Infine, nell’art. 44, p. 3, della convenzione è precisato che “le parti si impegnano ad istituire un collegio di tre giuristi(…), che indichi entro e non oltre 6 mesi dalla stipula le soluzioni idonee, da adottare entro e non oltre i 6 mesi successivi, pena la risoluzione della convenzione, ad evitare che dall’affidamento del s.i.i. derivino, avuto riguardo all’attuale compagine societaria di Voltano spa, difficoltà di funzionamento dell’assemblea del Consorzio ed all’attività del Consorzio stesso. Anche di tale adempimento, che impegna reciprocamente concedente e concessionario non si ha notizia“.

Il quadro descritto rende evidente che Girgenti Acque s.p.a., con le deficienze economico-finanziarie e tecnico-organizzative manifestate, non è assolutamente in grado di gestire, assolvendo agli obblighi contrattuali assunti, il complesso e vitale servizio che le è stato affidato. D’altra parte, non è da trascurare la circostanza che due tra le principali imprese associate sono società pubbliche, di proprietà rispettivamente di comuni catanesi ed agrigentini, tutti in gravi difficoltà finanziarie, cominciando dal socio di maggioranza della capogruppo Acoset, il Comune di Catania, da tempo notoriamente in condizioni di serie e gravissime difficoltà economiche con pericolo concreto di dissesto finanziario.

Nonostante il quadro dei disservizi e delle incapacità di cui sopra, a seguito del diniego dei Comuni di Raffadali, Burgio, Villafranca Sicula, Ribera e, ultimamente, Montevago, Menfi e Palma di Montechiaro a consegnare reti ed impianti idrici, l’Agenzia regionale per le acque ha nominato Commissari ad acta presso quei comuni, con provvedimenti reputati dai medesimi illegittimi ed impugnati innanzi al Tar, mentre a Burgio e Villafranca Sicula, la protesta dei cittadini non ha consentito l’insediamento dei funzionari dell’A.R.R.A.

In aggiunta ai predetti, anche altri comuni (Aragona, Bivona, Cianciana), anch’essi diffidati dall’Arra, non hanno consegnato gli impianti, motivando il loro diniego.

Cresce il movimento dei cittadini e degli amministratori locali per tornare indietro nei processi di privatizzazione del s.i.i., che, quasi ovunque in Italia, hanno portato ad aumento dei costi per gli utenti e peggioramento del servizio.

Nell’ambito del movimento di cui sopra, recentemente è intervenuta la significativa decisione del Consiglio Regionale della Lombardia, che, nella seduta del 21 gennaio 2009, ha approvato il progetto di legge n. 291, modificando le norme precedenti e ripristinando la gestione pubblica del servizio idrico nella regione.

Il ripensamento e la riconversione in atto in tutta Italia sulla gestione del servizio idrico persegue l’obiettivo di ottimizzare il servizio, mantenendo fermo il diritto dei cittadini ad avere l’acqua e la sua gestione totalmente in mano pubblica.

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