L’ANALISI DELLE NUOVE TARIFFE DELL’ACQUA APPROVATE PER LA CITTA DI SCIACCA: CORNUTI E MAZZIATI!


L’esito della scorsa consultazione referendaria per l’acqua bene comune ha di fatto cancellato la remunerazione del capitale investito per effetto dell’abrogazione dell’art. 154, comma 1 (Tariffa del Servizio Idrico Integrato) del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” avvenuta con D.P.R. n. 116 18 luglio 2011 (G.U. n. 167 del 20 Luglio 2011).

In tutta Italia dunque, laddove l’acqua era stata privatizzata, i comitati territoriali hanno cominciato a chiedere la ridefinizione al ribasso della tariffa idrica come conseguenza del voto dei referendum. In provincia di Agrigento invece i membri del CdA dell’ATO Idrico hanno pensato bene di infischiarsene della volontà popolare e, con le nuove tariffe fissate per l’utenza, hanno introdotto “l’adeguatezza della remunerazione del capitale investitoche non era presente nelle vecchie tariffe EAS (Ente Acquedotti Siciliani) ancora in vigore.

Dato che l’ANVIRI* non ha ancora definito le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici a seguito dell’esito referendario, i componenti del CdA dell’ATO Idrico di Agrigento hanno pensato bene di continuare ad applicare la legge abrogata. UNA VERA VERGOGNA!!!

Questa è però solo una delle tante novità negative che accompagnano le nuove tariffe.

La nuova tariffa reale media sarà di 1,625€/mc suddivisa in fasce. Prendendo in esame quelle relative alle UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI e confrontandole con quelle del precedente gestore EAS scopriamo che queste risultano aumentate in media di circa il 50%.

La quota fissa, che prima comprendeva 80 mc di consumo annuo, diventa una quota fissa senza consumo (che va calcolato a parte). A fronte del pagamento del canone annuo, dunque non viene più garantito alcun minimo quantitativo d’acqua.

Per l’utenza residente:

  • la prima fascia (fino ad 80 mc) passa dalle vecchie 1,02 €/mc a 1,10 €/mc;
  • la seconda fascia (da 80 a 160 mc) che in precedenza era 1,32 €/mc è stata suddivisa in due frazioni; la “nuova” seconda fascia (da 80 a 120 mc) sarà di 1,20 €/mc mentre la terza (da 120 a 160 mc) è stata fissata a 2,05 €/mc;
  • la terza fascia (oltre i 160 mc) precedentemente 1,86 €/mc, con la creazione della fascia intermedia diventa quarta e si pagherà a 2,80 €/mc.

Incluse in tutte le fasce, il canone relativi al servizio di fognatura, rimasto invariati (a 0,11 €/mc), e a quello di depurazione che passa da 0,310,54 €/mc.

Tenendo sempre presente che ove l’impianto di depurazione non è funzionante e la fognatura non è presente queste due voci non devono essere pagate e il gestore è tenuto a non conteggiarle, quest’ultimo argomento richiede, a nostro avviso, un doveroso approfondimento. Non risulta infatti chiaro in che modo viene calcolato da ATO e Girgenti Acque l’importo relativo alla voce depurazione visto che una parte di questa dovrebbe essere relativa alla progettazione dell’impianto, un’altra alla realizzazione/completamento e l’ultima al servizio di depurazione. Fin quando non sapremo su quale base sono stati effettuati i conteggi, che per legge devono essere “trasparenti”, le richieste relative al servizio di depurazione sono, a nostro avviso, illegittime tanto quanto la remunerazione del capitale investito.

Con le nuove tariffe viene adottato in via definitiva il criterio del PRO DIE sperimentato “abusivamente” con le ultime bollette nelle quali sembrerebbero venire conteggiate due volte parte delle somme pagate dall’utenza in precedenza quale canone annuo. Per averne conferma stiamo attendendo i conguagli relativi all’anno in corso e se i conti non torneranno, ravviveremo l’argomento trattato minuziosamente negli scorsi mesi.

Considerando dunque un consumo medio di 220 mc annui per una famiglia di 4 persone, quest’ultima, grazie alle nuove tariffe Girgenti Acque/Ato, andrà a pagare quasi 140 Euro in più rispetto agli importi pagati negli anni precedenti. Una bella differenza in periodo di crisi e altro che 10%!!!

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* ANVIRI è l’agenzia che ai sensi dell’Art. 10 comma 15 del D.Lgs. 13/05/2011, n. 70 (G.U. 13/5/2011, n. 110) convertito, con modificazioni, in Legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. del 12 luglio 2011, n. 160), ha assunto le funzioni già attribuite alla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche dall’articolo 161 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti e svolge le funzioni di cui ai punti c – d – e ed f  dell’Art.10 comma 14 del predetto decreto n.70.

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