TROPPA CONFUSIONE. FACCIAMO CHIAREZZA!


Diamo seguito alle dichiarazioni rese ieri alla stampa da Enrico Di Benedetto dell’Associazione “Sciacca Città Comune“, che pur non avendoci mai citati, ha confutato le nostre tesi sulla questione del rimborso dei canoni di depurazione pregressi.

A tal proposito ci è sembrato doveroso intervenire per chiarire una volta e per tutte le ragioni che ci hanno portato alla determinazione che IL CANONE DI DEPURAZIONE PREGRESSO DOVRA’ ESSERE RIMBORSATO.

Considerato che il dott. Di Benedetto ha consigliato la lettura dell’art. 136 della costituzione* e dell’art.30 della legge 87 del ’53**, forse vi convinceremo della bontà delle nostre tesi se citassimo a tal proposito l’opinione dell’Emerito Presidente della Corte Costituzionale Dott. Francesco Sajala, che, oltre ad essersi letto bene la Costituzione, durante una conferenza stampa nel lontano 1990 proferiva: “Un delicatissimo problema che la corte ha affrontato anche quest’anno, sia pure con la dovuta cautela, concerne la c.d. efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento. Com’è noto, è stato sin qui generalmente ritenuto che la dichiarazione di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della corte, restandone così esclusi soltanto i «rapporti esauriti» come, ad esempio, quelli decisi con sentenza passata in giudicato, oppure non più operanti, per decadenza o prescrizione” e prosegue dicendo che solamente in alcuni casi la corte costituzionale si è espressa invalidando l’efficacia retroattiva. In quei determinati casi è indicata espressamente nella sentenza la sua efficacia ex nunc.

Se tutto ciò non bastasse ad avvalorare quanto da noi affermato, invitiamo tutti i cittadini, gli organi di stampa, le associazioni e i sindacati a a partecipare alla conferenza stampa congiunta della nostra associazione e del centro studi De Gasperi che si terrà giovedì 13 Novembre alle ore 10 (luogo da precisare), in cui forniremo ai presenti la documentazione necessaria a chiarire e fugare ogni dubbio e soprattutto tranquillizzare i nostri concittadini dopo gli interventi poco chiarificatori del nostro sindaco e dell’associazione Città Comune.

*L’art. 136 della Costituzione afferma senz’altro che le sentenze della C.Costituzionale hanno effetto dalla data di emissione ma non afferma che hanno “solo” effetto dalla data di emissione. Non esclude quindi la loro efficacia retroattiva.

**L’art. 30 della legge 87 del ’53 fornisce, di fatto, un ulteriore indizio sulla retroattività dell’efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale affermando che queste non possono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione.

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