LE NOSTRE OSSERVAZIONI SULLE BOLLETTE GIRGENTI ACQUE SPA VERSO L’ATO IDRICO DI AGRIGENTO 1


Oggi, sabato 25 Luglio 2009, riprendiamo a fare un ulteriore punto della situazione sulla bollette Girgenti Acque, alla luce delle dichiarazioni rese dall’A.D. Geom. Giuseppe Giuffrida in data 10/07/2009 e agli incontri che in questi giorni si sono susseguiti tra la nostra associazione, il nostro primo cittadino e la giunta comunale e tra il sindaco di Sciacca e l’ATO Idrico di Agrigento.

Si osserva innanzitutto che in data 07/07/2009 era stata indetta dal neo Sindaco di Sciacca, Dott. Vito Bono, una conferenza di servizi, richiesta da numerosi Amministratori di Condominio e dall’Associazione L’AltraSciacca, con tema le bollette acqua fatte pervenire dal gestore Girgenti Acque S.p.A. con scadenza 28/01/2009. Si è preso atto della presenza di gran parte degli Amministratori di Condominio e dell’Associazione L’AltraSciacca, nonché del Presidente del Consiglio Comunale, Filippo Bellanca, l’Ass. Gianfranco Vecchio e i Consiglieri Simone Di Paola e Giuseppe Ambrogio, era assente, purtroppo, l’ A.D. della Girgenti Acque, Geom. Giuffrida.

Nel corso della conferenza di servizi, che si è svolta regolarmente, il Sindaco ha portato a conoscenza dei presenti che l’ATO Idrico di Agrigento, nella seduta del 6 maggio 2009 aveva affrontato la problematica relativa alle novità introdotte dalla L. 13/2009 e specificatamente dall’art. 8 sexies. In tale verbale , dopo i vari punti affrontati nell’O.D.G., veniva data risposta ad una nota (la n. 6062 del 31/03/2009) del gestore Girgenti Acque SpA circa la portata e applicazione dell’art.. 8 sexies della Legge 13 del 27/02/2009. In tale risposta, elaborata dell’Ing. Milano, e condivisa dai componenti del Consiglio d’amministrazione in carica, si afferma: “Per quanto sopra questa Autorità d’Ambito è del parere che allo stato attuale non si deve procedere alla emissione di note di credito relativamente al consumo fatturato per il 2008. La procedura da attivare è dettata dal comma 2° dell’articolo citato in oggetto. Si fa presente altresì, che codesta società, dovrà tenere conto di quanto disporrà il ministero dell’ambiente con decreto previsto dal comma 4° dell’articolo 8 comma sexies. F.to Il Presidente, Eugenio D’Orsi.

Per comprendere al meglio il contenuto della risposta data dell’Ing. Milano è opportuno riportare quanto previsto proprio dall’art. 8 sexies della Legge 13/2009, che cosi recita:

Legge 13 del 27 febbraio 2009 – Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché’ le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché’ al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.

5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché’ all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come si evince dalla lettura dell’articolo in questione, il legislatore ha cercato di trovare una soluzione alle problematiche connesse agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e quindi alle innumerevoli richieste di rimborso fatte pervenire ai gestori per il periodo pregresso che avrebbero inciso negativamente sulle casse di questi ultimi. Nel contempo, intendeva regolamentare, in generale, fornendone una nuova interpretazione, la voce “canoni di depurazione” inclusa in bolletta che, con l’introduzione della legge 13/2009, si riferisce così, oltre al servizio di depurazione, anche agli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione nonché’ a quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, come una componente vincolata della tariffa.

La Legge 13/2009, impone inoltre precise scadenze (60 giorni) al Ministero dell’Ambiente e al CO.VI.RI. circa le modalità di determinazione della suddetta componente vincolata della tariffa e dispone che gli enti gestori del servizio idrico l’obbligo, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge, debbano determinare e quantificare i costi da detrarre dai rimborsi da effettuare in attuazione della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale.

Il verbale n. 15 del 2009 dell’ATO Idrico di Agrigento delimita una netta separazione tra la voce “Consumo” e quella relativa alla “Depurazione e Fognatura”. Nelle bollette emesse il 30/12/2008 (con scadenza 28/01/2009) erano inserite infatti due voci separate, una relativa agli acconti sui consumi e un’altra che riguardava gli acconti su depurazione e fognatura. Sulle prime l’ATO ha deliberato in maniera chiara che non si doveva procedere all’emissione di Note di credito “relativamente al consumo fatturato per il 2008”; sulle seconde (acconto depurazione e fognatura) ha imposto al Gestore di tener giustamente conto di quanto previsto dal comma 2° , 3° e 4° dell’art. 8 sexies della Legge 13/2009.

Prendendo in esame, come abbiamo visto, tali commi della legge sopraindicata, i canoni di depurazione e fognatura del 2008, inseriti nella fatturazione da Girgenti Acque, devono essere quindi rielaborati al fine di determinare gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate, e di quantificare quindi anche la quota relativa al servizio di depurazione in sé stesso.
Qualora il gestore non fosse in condizioni di differenziare in maniera incontestabile le quote parti relative alla voce “canone di depurazione” indicato nelle suddette bollette non può pretendere il pagamento di somme, anche se in parte, non dovute.

Abbiamo fatto presente le suddette considerazioni al sindaco di Sciacca, Dott. Vito Bono che, in questi giorni, le ha rappresentate all’ATO Idrico di Agrigento. Sulla nostra richiesta di ritirare le bollette e riemetterle senza canoni è stata mostrata qualche perplessità e l’argomento va approfondito mentre, per chi quelle fatture le ha già pagate, sono state fornite dall’ente ulteriori delucidazioni a proposito della nota del Consorzio sopracitata. L’ATO Idrico, confermando la tesi del Geom. Giuffrida, riferisce che note di credito relative ai canoni di depurazione nel Comune di Sciacca non vanno emesse poiché “il depuratore è in fase di ultimazione. Unica nota positiva di quell’incontro sarebbe l’impegno di certificare con apposita dichiarazione scritta che il quantitativo d’acqua presente nelle bollette con scadenza Giugno 2009, riferito al Canone fisso 2009, è sempre di mc.80 come negli anni precedenti.

E’ ovvio che non possiamo ritenere valide le motivazioni addotte dall’ATO Idrico sulla questione bollette contenenti i canoni di depurazione e le nostre considerazioni si arricchiscono di ulteriori elementi. Per l’esercizio 2008, infatti, la Girgenti Acque SpA, su 64.823 fatture distribuite ha poi emesso 33.324 note di credito, di cui quasi 14.000 nella sola città di Agrigento, per errori relativi al calcolo dei suddetti canoni,. Appare chiaro che buona parte delle oltre 31.000 utenze che quindi non hanno usufruito del rimborso relativo alla quota illegittima, sia qualificata nelle numerose famiglie saccensi che sembrano così oggi essere state poco rappresentate, nel recente passato, dalle istituzioni locali presso l’ATO Idrico di Agrigento.

E noi non possiamo accettare d’essere esclusi da tali conteggi e annoverati tra i “figli di nessuno” sol perché il nostro depuratore è quasi ultimato, tenendo conto anche del fatto, non trascurabile, che quest’ultimo, anche quando sarà a pieno regime, non servirà comunque l’intero territorio della nostra città e quindi, anche in futuro, dovrà essere esercitato un doveroso distinguo. Allo stato attuale, il depuratore di Sciacca non è ancora entrato in funzione e quindi la nostra situazione non è per nulla diversa da quella dei quasi 14.000 agrigentini che hanno ricevuto le note di credito da parte di Girgenti Acque.

Nella giornata di ieri siamo stati a colloquio con l’assessore ai servizi a rete del Comune di Sciacca al quale abbiamo fornito ulteriori considerazioni sulla vertenza Bollette 28/01/2009.
Abbiamo delineato i seguenti fattori essenziali:
– il gestore, vista l’assenza di norme attuative del Ministero dell’Ambiente relative alla legge 13/2009, non è ancora attualmente in grado di stabilire a quanto ammonta la quota parte dovuta e quella non dovuta relativa al servizio di depurazione e quindi non può pretenderla per intero;
il depuratore di Sciacca non è ancora entrato in funzione e non lo era neppure a Dicembre del 2008 (data di emissione di quelle fatture);
non è stato applicato lo stesso criterio nei confronti del Comune di Agrigento e ne chiediamo spiegazioni;

Abbiamo dunque chiesto all’amministrazione cittadina che questa contratti in maniera decisa, sia col gestore idrico che col Consorzio d’Ambito, la ri-emissione delle bollette contenenti la quota illegittima relativa ai canoni di depurazione e faccia provvedere con urgenza all’invio di Note di Credito per tutti coloro che nel frattempo hanno provveduto al pagamento, intimato minacciosamente dai “preavvisi di distacco”.

L’assessore ha assunto l’impegno di ribadire per iscritto le nostre richieste presso l’ATO Idrico di Agrigento. E a noi de L’ALTRASCIACCA Sembra quasi un “braccio di ferro” e proprio per questo non molleremo!


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