Chi lo doveva dire! Forse la soluzione dei parcheggi a Sciacca verrà data dai privati.
Infatti l’art.8 del Piano Casa, che riportiamo integralmente in coda all’articolo, prevede negli spazi destinati a verde (anche attrezzato) e le aree agricole, purché ricadenti all’interno del perimetro urbano, che si possano costruire dei manufatti completamente interrati destinati esclusivamente a parcheggio. In cambio il privato dovrà creare un parco pubblico da cedere alla collettività.
Si trovano in queste condizioni diverse aree del territorio comunale di Sciacca. Tra queste segnaliamo:
- L’area che costeggia la strada sul Cansalamone (oggetto di alcune proposte progettuali della nostra Associazione, come il Parcheggio Cappuccini e il Parcheggio di Levante)
- L’area all’ingresso di Sciacca al di sotto del Viale delle Terme (C.da Muciare)
- L’area di proprietà della Famiglia Borsellino
Attendiamo con una punta di ottimismo le proposte che verranno dai nostri concittadini.
Art. 8. – Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi
1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.
3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:
a) l’altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l’esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;
b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;
c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l’atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell’area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l’obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto. L’atto d’obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;
d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l’acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell’istante.E’ in ogni caso vietato l’utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17