NON SI PUO’ TAGLIARE L’ACQUA.


Lo sostiene il Presidente Provinciale dell’ANACI, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, della sede di Agrigento in una nota stampa diffusa il 14 Aprile 2011.

In questi giorni la Girgenti Acque Spa sta procedendo all’interruzione del servizio idrico di molteplici condomini di Agrigento a causa di bollette non pagate relative all’anno 2010. Riteniamo che la Girgentì Acque Spa stia operando in maniera illegittima, forse, dimenticando che il servizio affidatogli ha carattere di servizio pubblico essenziale (art. 2, punto 4 della Convenzione di gestione).

Per fugare ogni dubbio, precisiamo che ìl canone idrico deve essere pagato e. pertanto, la Girgentì Acque Spa deve adottare tutti gli strumenti per il recupero del proprio credito, ma contestiamo la facilità con cui procede al taglio presa.

Nel 2009 lo stesso Antitrust si è espresso in tal senso condannando l’Acea Ato 2 ad una sanzione di 150.000 Euro. In particolare, ha constatato che i casi di morosità riguardavano, in modo prevalente, i condomini e che, pur essendo, questi ultimi i titolari formali del rapporto di somministrazione di acqua in realtà il beneficiario effettivo è il singolo condomino, soggetto tenuto al pagamento delle quantità consumate e destinatario finale delle condotte commerciali dell’operatore che agisce a tutela del proprio credito.

Non appare pertanto corretto, anche in considerazione del fatto che l’acqua è un bene essenziale, adottare decisioni drastiche come l’interruzione della fornitura quando gli utenti finali sono in una condizione reale di deficit informativo e di debolezza economica-giuridica, in quanto le comunicazioni sono state rivolte prevalentemente all’Amministratore di condominio.

Lo stesso TAR del Lazio nel 2011 ha stabilito quanto segue:

  1. Non è in discussione il diritto della società di adottare tutte le misure necessarie per recuperare i propri crediti e di sospendere la fornitura in caso di morosità accertata, ma la cessazione dell’erogazione deve considerarsi una extrema ratio e deve essere preceduta da una pluralità di misure e cautele volte ad informare il consumatore che, continuando la situazione di mancato pagamento delle bollette, si dovrà arrivare all’interruzione del servizio. Anche il TAR mette in evidenza che siamo in presenza dì un bene essenziale per l’esistenza dell’individuo la cui mancanza incide direttamente sull’esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e di un settore nel quale il professionista opera in condizioni di sostanziale monopolio.
  2. L’ente erogatore deve fornire tutte le informazioni necessarie ai singoli condomini ai quali va riconosciuta la natura di “consumatori”. Questi ultimi devono essere posti nelle condizioni di conoscere le ragioni, i tempi per un eventuale distacco per morosità e le modalità per evitarla e non può valere l’eventuale giustificazione della società di non conoscere i nominativi dei singoli condomini ed i loro consumi. Secondo il TAR la società può richiedere le generalità dei fruitori effettivi dell’acqua ovvero individuare forme di pubblicità idonee ad informare in modo esauriente i condomini.

La stessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2009, che stabilisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, prevede la possibilità di sospendere il servizio per i casi di perdurante morosità. Lo stesso art. 25 del Regolamento idrico del Comune di Agrigento prevede che in caso di morosità si possa procedere legalmente con la facoltà di sospendere il servizio idrico. La Gigenti Acque Spa invece preferisce procedere direttamente alla sospensione del servizio idrico senza agire legalmente (!!!!!).

In quest’ottica è evidente che l’interruzione del servizio idrico per il mancato pagamento del solo anno 2010 non può certamente intendersi una situazione di perdurante morosità e certamente la Girgenti Acque non ha adottato una pluralità di misure e cautele volte ad informare il consumatore che, continuando la situazione di mancato pagamento delle bollette, si sarebbe arrivato all’interruzione del servizio, ma si è limitato ad inviare un solo sollecito indirizzato tra l’altro all’Amministratore e non ai singoli Condomini i quali, secondo stabilito dal TAR del Lazio, dovevano essere informati delle ragioni e dei tempi di un eventuale distacco.

Spesso accade che non è possibile provvedere al pagamento della bolletta idrica a causa di alcuni Condomini morosi e ciò comporta dei danni agli altri che pagano regolarmente. Vista anche la sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito la parziarietà dei Condomini, abbiamo chiesto, e chiediamo ancora una volta, alla Girgenti Acque di accettare i pagamenti in acconto, senza procedere alla sospensione del servizio idrico, e di comunicare i condomini adempienti e inadempienti al fine di potere “colpire” quest’ultimi.

Considerato che la nostra associazione raggruppa nella provincia di Agrigento 30 Amministratori che gestiscono oltre 1500 condomini, si chiede un immediato ed urgente incontro per trovare una soluzione.

Il Presidente Provinciale ANACI

Sede di Agrigento       .

dott. Salvatore Cultrera   .


 

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