Cittadinanz@ttiva chiede l’applicazione delle disposizioni del Comma 461 dell’Art.2 della Legge Finanziaria 2008


Al Signor Sindaco
Avv. Fabrizio Di Paola
Comune di Sciacca  

Oggetto: Richiesta d’incontro in applicazione del comma 461 (art.2 Legge finanziaria 2008 L. 244/2007)

In merito al documento firmato da tutti i candidati a sindaco della precedente consultazione elettorale in occasione dell’incontro organizzato da Cittadinanz@ttiva, si ricorda che la sottoscrizione prevedeva per il sindaco eletto una formalizzazione dell’atto al quale doveva seguire un protocollo d’intesa tra il Comune e il Movimento in attuazione del comma 461 della finanziaria 2008.

Con la presente si richiede ufficialmente di onorare tale impegno e di concordare, al più presto, un incontro per concretizzazione l’atto d’intesa che sarà sicuramente proficuo ed utile sia per l’amministrazione che per tutta la cittadinanza.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Sciacca, 12-12-2012

Il coordinatore 
Gero Maggio
 
Il Procuratore dei cittadini
Giuseppe Palazzolo

LEGGE FINANZIARIA 2008
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)

 


Art.2

Comma 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

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