Abbiamo letto la nota trasmessa alla stampa con cui l’architetto P. A. Piazza ha voluto dare una risposta ai nostri quesiti in merito all’ex stazione ferroviaria e alla sua destinazione d’uso nel nuovo piano regolatore di Sciacca.
Precisiamo che l’unica nostra intenzione è avvalerci del sacrosanto diritto/dovere di cittadini di essere informati sul PRG, certamente tramite un pubblico dibattito, senza voler essere né litigiosi né fuorvianti, senza voler fare alcuna speculazione e senza avanzare pregiudizi. Ben pochi dubbi farebbe svanire un confronto come quello descritto erroneamente dall’architetto Piazza nell’incipit della sua nota.
Acclarato ciò, passiamo alla sostanza dei fatti e degli atti che, alla luce di quanto espresso dal tecnico che ha partecipato alla stesura del PRG, richiedono alcune fondamentali precisazioni.
1. E’ falsa l’affermazione secondo cui la zona dell’ex stazione ferroviaria “è rimasta sospesa senza norme di attuazione”, infatti, come è possibile leggere nelle Norme Tecniche di Attuazione a pag. 31, art. 64 – Aree del sistema portuale ed ex Ferrovia “Comprende le aree del sistema portuale e dell’ex stazione ferroviaria ed è soggetta a piano urbanistico esecutivo e/o a progetto unitario, al fine della determinazione dei servizi e delle attrezzature utili al sistema portuale e ai suoi rapporti con la città e con le aree urbane direttamente interessate alle funzioni della marineria dedita alla pesca e alla nautica da diporto. Il piano urbanistico esecutivo può anche interessare le aree del centro storico e della città, in diretto rapporto di contiguità con in sistema portuale. Nelle more di formazione del Pue, gli edifici ricadenti nell’area sono soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria”. Quindi,secondo le previsioni del PRG versione prima stesura, l’area dell’ex stazione ferroviaria era destinata a servizi e attrezzature.
2. A riprova di quanto chiaramente scritto nelle Norme Tecniche di Attuazione, la relazione generale del Piano Regolatore tratta nel dettaglio la destinazione dell’ex stazione ferroviaria. Infatti in più punti, ad esempio a pag. 63 e 68 possiamo leggere: 1) pag. 63: “Quest’ultimo parcheggio sarà collegato, tramite percorsi meccanizzati, con un quinto parcheggio localizzato nell’area dell’ex stazione ferroviaria”; 2) pag. 68: “Quest’ultimo parcheggio sarà collegato, tramite percorsi meccanizzati, con un quinto parcheggio localizzato nell’area dell’ex stazione ferroviaria la cui proposta tecnica sarà trattata nella Prescrizione Esecutiva della Zona del Porto”. Ergo non solo nella prima stesura del PRG, l’area della ex stazione ferroviaria era stata individuata come zona di servizi e attrezzature, ma in quell’area era stato addirittura previsto un parcheggio la cui proposta tecnica sarebbe stata trattata nella prescrizione esecutiva.
3. Sorprende alquanto il sovvertimento logico e urbanistico di una prescrizione esecutiva (pianificazione di dettaglio) che varia la destinazione di un piano regolatore generale. Le basi dell’urbanistica dicono esattamente il contrario: una pianificazione di dettaglio non può variare la destinazione del piano regolatore generale, ma è la semplice progettazione di attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione generale. Pertanto se nel piano regolatore generale prima stesura per l’area dell’ex stazione ferroviaria erano previste attrezzature, nello specifico un parcheggio, la prescrizione esecutiva non ne avrebbe mai potuto variare la destinazione, ma semplicemente specificare i dettagli. Se diversamente fosse accaduto, la prescrizione esecutiva sarebbe da ritenersi difforme dallo strumento di pianificazione generale e dunque sarebbe da rigettare. A nulla valgono le supposte indicazioni del commissario ad acta che, nominato esclusivamente per l’incarico delle prescrizioni esecutive, nessun potere aveva per variare le previsioni del piano regolatore.
4. Ribadiamo le nostre preoccupazioni per la nuova destinazione dell’area. La nuova destinazione di piano della ex stazione ferroviaria è stata incomprensibilmente variata da area per “servizi ed attrezzature utili al sistema portuale” con allocazione di un parcheggio nella diversa e completamente incompatibile D1.5: Art. 45 – Zona «D1.5»: insediamenti commerciali a servizio della città e dell’area portuale misti a residenza con un rapporto di copertura R=0,5 ed un altezza degli edifici di 11 metri. Essendo l’intera area con la nuova destinazione D1.5 estesa per ben 36.000 metri quadrati, secondo la nuova destinazione di piano sarà possibile costruire edifici per un volume pari a V = (36.000 x 0,5 x 11) metri cubi = 198.000 metri cubi su un area di 18.000 metri quadrati. Di questi fino al 60% del volume potrà essere destinato a nuove residenze per un numero di nuovi abitanti insediati pari a 1.188. E saranno realizzate superfici commerciali dai 21.600 ai 54.000 metri quadrati (per intenderci, dalle 4 alle 11 volte l’insediamento commerciale di Belicittà). Purtroppo queste considerazioni vengono fuori da semplici calcoli matematici, non sono frutto di fantasia.
In ogni caso, al di là di ogni artificio urbanistico che tenda a giustificare un simile insediamento, riteniamo che la città di Sciacca non meriti il massacro ambientale di una mostruosa colata di cemento che deturpi la parte più bella del suo territorio nel cuore dello splendido anfiteatro naturale del centro storico.