MENO LIBERTA’ PER IL POPOLO DELLA RETE 1


Lo scorso 11 Giugno 2009 è stato approvato alla Camera dei Deputati il DDL 1415ANorme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali” e relativo emendamento sul quale il Governo aveva addirittura posto la fiducia. I deputati “saccensi” Giuseppe Marinello del PDL ed Ignazio Messina di IDV risultano presenti alla votazione finale (la n.65 a scrutinio segreto)

Tra i diversi punti di questo DDL, che rischia seriamente di diventare una legge discutibile da un punto di vista costituzionale, ve n’è uno che riguarda direttamente chi, come noi, esprime il proprio pensiero attraverso un sito web oppure un blog. Si tratta del controverso comma 8 dell’art. 1 che intende modificare l’art.8 della legge n.47 dell’8 Febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa) che, a seguito delle modifiche proposte, diventerebbe:

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.


Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiestaLa mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

e quindi si trasformerebbe in un’inaccettabile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero dei cittadini attraverso Rete in un Paese, l’Italia, che risulta già essere la quarantaquattresima nelle classifiche internazionali in tema di libertà di informazione.

La citata norma, assoggetterebbe, di fatto, il responsabile di qualsiasi “sito informatico” allo stesso obbligo di rettifica che la suddetta Legge sulla stampa pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche, inadempiendo il quale il responsabile del sito informatico sarebbe condannato ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire, proprio come per le testate giornalistiche.

Ci pare ovvio che non si può esigere da chi fa informazione on-line, e lo fa in maniera non professionistica, l’adempimento di obblighi tipici delle testate giornalistiche, come quello di provvedere alla rettifica di ogni inesattezza eventualmente pubblicata sul proprio sito informatico. Ugualmente, non si può pretendere che a ciò provvedano i responsabili di siti informatici che ospitano contenuti pubblicati da soggetti terzi. Il rischio di sanzioni pecuniarie determinerebbe l’immediata cessazione di ogni attività di informazione on-line, viste le difficoltà, facilmente intuibili, di ordine tecnico, organizzativo ed economico per soggetti non professionisti, ad adempiere a tale obbligo.

La Rete costituisce indubbiamente il primo mezzo di comunicazione di massa nella storia dell’uomo capace di dare concreta attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero e l’utilizzo della stessa risulta essere un importante diritto. Se il Senato della Repubblica approvasse il decreto di cui abbiamo trattato, scriverebbe una delle pagine più tristi della storia moderna di un Paese che, come il nostro, ambisce a considerarsi democratico.

Noi de L’AltraSciacca ci appelliamo a quel minimo di buon senso che ogni buon governatore dovrebbe avere.


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